Formazione

Formazione e informazione dei lavoratori art. 36

Formazione e informazione dei lavoratori art. 36

Formazione e informazione dei lavoratori art. 36 Testo Unico 81/08 ha introdotto il concetto di formazione e informazione di tutti i lavoratori in merito ai rischi presenti in azienda e alla prevenzione da danni o infortuni. L’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2012 ha successivamente regolamentato l’attività di formazione e informazione dei lavoratori secondo canoni precisi e specifici.La formazione è necessaria per tutti i lavoratori: Sono esonerati i lavoratori con un contratto inferiore a 50 giorni.

Non è obbligatoria per lavoratori autonomi, imprese familiari e coltivatori diretti.

La formazione va svolta contestualmente all’assunzione del lavoratore o entro 60 giorni dalla stessa, oppure in caso di trasferimento o cambio mansione o in caso di inserimento di nuove attrezzature da lavoro o nuove tecnologie in azienda.

La Formazione viene suddivisa in generale e specifica.La Formazione Generale deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e deve avere una durata non inferiore alle 4 ore. Tale formazione costituisce credito formativo permanente.La Formazione Specifica va riferita ai rischi connessi alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tale formazione è soggetta a ripetizioni e aggiornamenti periodici.La durata della Formazione Specifica varia in base all’individuazione di appartenenza alle macro-categorie di rischio e corrispondente codice ATECO 2002-2007.

Si tratta di:

  • 4 ore per i settori della classe di rischio basso
  • 8 ore per i settori della classe di rischio medio
  • 12 ore per la classe di rischio alto

I contenuti della formazione sono inerenti ai seguenti concetti:

  • rischio
  • danno
  • prevenzione
  • protezione
  • quadro normativo in materia

La formazione specifica riguarda tutti i rischi presenti in azienda la prevenzione e protezione da essi, ed include esercitazioni pratiche e attività di lavoro di gruppo.

IL D.Lgs 81/2008

Il Testo Unico cambia le vedute in termini di sicurezza e si propone di stabilire in ogni azienda una vera e propria squadra della sicurezza. Questa squadra è il servizio di prevenzione e protezione, un organo composto da:

  • Datore di Lavoro > che lo dispone anche in termini di componenti
  • Medico competente >che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria
  • Personale addestrato > gli addetti
  • Eventuali consulenti esterni

Questo gruppo di persone coordinato da un responsabile è incaricato di occuparsi di tutto ciò che riguarda la prevenzione e protezione dai rischi.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Alla funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere designata una figura interna o esterna all’azienda. Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 e allegato 2 del D.Lgs 81/08) nei casi di imprese di piccole dimensioni o che non presentano profili di rischio elevati.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quando i ruoli non coincidono, è designato dal Datore di Lavoro e a lui risponde direttamente del proprio operato. Anche sotto il profilo sanzionatorio, il D.Lgs 81/08 non prevede sanzioni per tale figura a sottolineare la natura essenzialmente consultiva e promozionale del Servizio di prevenzione e protezione. Nel caso in cui si verifichi un danno al lavoratore o ad un altro soggetto sul luogo di lavoro: l’RSPP può essere legittimamente chiamato a rispondere della sua condotta sia in sede penale che civile, in quanto il danno può essere conseguenza delle sue azioni o omissioni.
Nello svolgimento dei propri compiti, il RSPP è coadiuvato dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Si tratta di personale interno all’azienda come ad esempio Addetti Antincendio o Addetti al Primo Soccorso.
Il servizio ha una funzione consulenziale, il datore di Lavoro non è quindi sollevato dalle proprie responsabilità.Principali compiti:

  • Individuazione dei fattori di rischio e delle misure di sicurezza adottabili
  • Valutazione dei rischi
  • Elaborazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi individuati
  • Elaborazione di procedure di sicurezza
  • Elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori

Per svolgere questi compiti i componenti del servizio di prevenzione e protezione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. La scelta del responsabile è vincolata ai criteri che seguono:

  1. RSPP esterno: di solito si tratta di un professionista con competenze adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. I requisiti minimi sono il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza di specifici corsi di almeno 80 ore. Sono ritenute valide le lauree in Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria industriale, Scienze dell’architettura e Scienze e tecniche dell’edilizia.
  2. RSPP interno all’azienda: se il datore di lavoro incarica un suo dipendente di diventare il Responsabile della Sicurezza (RSPP) quest’ultimo deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, frequentare un corso specifico di almeno 68 ore, lavorare da almeno 2 anni presso l’azienda in questione e avere capacità relazionali e comunicative. Egli deve accettare le responsabilità e gli devono essere concessi mezzi e tempo adeguati per svolgere il proprio compito.
  3. RSPP datore di lavoro: se il datore di lavoro assume direttamente il ruolo di Responsabile deve frequentare un corso con contenuti specifici di durata diversa a seconda del settore ATECO di riferimento:
    • 16 ore per aziende a rischio basso
    • 32 ore per aziende a rischio medio
    • 48 ore per aziende a rischio alto

In caso di nuova apertura, in coerenza con quanto previsto per la valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dalla data di inizio attività.
Contenuti del corso RSPP per datori di lavoro
MODULO 1 (normativo /giuridico)
MODULO 2 (gestionale)
MODULO 3 (tecnico)
MODULO 4 (relazionale)
La durata varia a seconda del rischio aziendale.

Corso per Addetti Antincendio e gestione delle emergenze

Art.43 D.LGS 81/08

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b)

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da’ istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreto dicui all’articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 37 COMMA 9 D. LGS. 81 2008:
[Il datore di lavoro assicura…]

– I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere:

  • formati
  • in numero sufficiente
  • nella possibilità di disporre di attrezzature adeguate tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

E’ tuttavia consigliabile che lo frequenti anche un lavoratore in quanto in sua assenza verrebbe meno l’unica persona formata. La normativa infatti dispone che vi sia un addetto SEMPRE presente in azienda, per tale motivo qualora il Datore di Lavoro decida di designare un lavoratore sarà opportuno formarne due per assicurarsi la presenza costante dell’addetto durante l’orario di lavoro.

Addetti al Primo Soccorso Aziendale e attrezzature di Primo Soccorso

Art. 45 D.lgs 81/08
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni del cantiere, consultato il medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003 n.388.

Il Decreto classifica le aziende in tre gruppi in funzione dell’attività svolta, dei fattori di rischio e del numero di lavoratori impiegati. Il datore di lavoro con l’aiuto del medico competente individua la categoria di appartenenza della propria azienda.

Formazione degli addetti al Primo Soccorso

Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

E’ tuttavia consigliabile che lo frequenti anche un lavoratore in quanto in sua assenza verrebbe meno l’unica persona formata. La normativa infatti dispone che vi sia un addetto SEMPRE presente in azienda, per tale motivo qualora il Datore di Lavoro decida di designare un lavoratore sarà opportuno formarne due per assicurarsi la presenza costante dell’addetto durante l’orario di lavoro.
Gli addetti al Primo soccorso sono formati da personale medico (più eventuale collaborazione di personale infermieristico o di altro specializzato) con istruzione teorica e pratica (Rianimazione Cardio Polmonare) per l’attuazione delle misure di primo intervento.

Contenuti e tempi minimi dei corsi di formazione
Aziende di gruppo A: 16 ore con inserimento della trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta;
Aziende di gruppo B e C: 12 ore
La formazione dei lavoratori designati va aggiornata con cadenza triennale, la durata del corso è di 4 ore i contenuti riguardano la normativa e l’intervento pratico (rianimazione Cardio Polmonare).

CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.